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Alla cortese attenzione:
Consigliera Ilaria Morghen

E p.c. Assessore Ferri
Presidente Bova

Egregi membri dell’Osservatorio,
in collaborazione con il Comitato Mi Rifiuto e Laboratorio Civico, sono a presentare alcune osservazioni in tema di dibattito sul miglioramento della raccolta rifiuti nel territorio comunale di Ferrara.
Come Comitato, abbiamo iniziato a lavorare sulla tematica rifiuti già da quasi un anno, collaborando alla stesura di emendamenti, risoluzioni nonchè alla stessa definizione del regolamento che viene oggi utilizzato sulle finalità di questo stesso Osservatorio, ampliandone le opportunità di lavoro e di utilizzo di documentazione: Abbiamo infatti ritenuto che fosse importante che come ogni osservatorio che si rispetti, avesse la facoltà di poter accedere alla più ampia gamma di documentazione possibile, anche di enti indipendenti terzi, per rendere il servizio raccolta rifiuti il migliore possibile date le circostanze attuali.
Mi preme specificare che il Comitato si è dato una funzione primaria: ridurre il costo del servizio e renderlo più efficiente possibile anche attraverso la sostituzione di quanto oggi presente, che da recenti dati suffragati dalla stessa amministrazione comunale, ha portato al decuplicare degli abbandoni in discariche abusive, al mancato ritiro della carta Smeraldo di molti utenti e l’avvio più o meno riuscito di servizi di controllo degli utenti: tutto questo indubbiamente avrà l’effetto assai probabile di non produrre la riduzione della tariffa come prospettato all’inizio di quest’anno da questa amministrazione comunale per il 2019 con aggravio per le utenze finali. La nostra battaglia quindi è rivolta a uno strumento che oggi appare chiaro non ha ottenuto quanto si proponeva, aggiungo infatti che al di là della quantità di materiale aumento per la differenziata, ancora a oggi, nonostante numerosi interpelli da parte dei consiglieri comunali, ancora non ci è dato sapere come sia la qualità della raccolta differenziata in quanto dalle numerose segnalazioni che ci pervengono quotidianamente, gli abbandoni di rifiuti non avvengono solo a danno dell’ambiente ma con l’inserimento di materiali non consoni nei raccoglitori di carta, plastica e organico. Credo sia palese a tutti che limitarsi a pesare ciò che finisce negli impianti senza avere una accurata determinazione statistica della qualità degli stessi non può che portare a inficiare ulteriormente la bontà dell’attuale servizio (si veda risposta a interpello p.g. 16426/17 del 02-02-18).
Insistiamo particolarmente sulla qualità del rifiuto perchè anche in ossequio alle direttive comunitarie, non possiamo e non vogliamo ritenere soddisfacente l’avvio a recupero energetico del materiale raccolto soprattutto se scadente ma riteniamo che si debba sempre privilegiare la destinazione del riciclo/recupero innescando un virtuoso circolo di economia circolare che posa, con le opportune scelte di politica economica pubblica e privata, innescare un nuovo ciclo produttivo in loco che utilizzi queste importanti materie seconde per la creazione di nuovi prodotti, nuovi mercati, aziende e posti di lavoro. Il business del rifiuto se opportunamente indirizzato può essere una occasione economica importante per la provincia e la città di Ferrara in particolare, dove oltre agli alti tassi di disoccupazione ricordiamo anche quelli di forte migrazione lavorativa nelle province vicine.
Legato alla qualità del rifiuto e al suo incremento della raccolta, abbiamo sempre ritenuto che fosse necessario implementare l’avvio di una vera tariffa puntuale, ovvero che fosse rivolta primariamente a valutare in senso positivo quanto l’utenza devolve in materiale di riciclo e contemporaneamente la riduzione della componente fissa dettata dalle superfici abitative/imprenditoriali. È fondamentale, a mio avviso, che sia avviata quanto prima una valutazione di una forma di premio per ciò che il cittadino ricicla, introducendo una tariffa che non solo sia di conteggio di quanto va in indifferenziata come oggi, ma che sia con elementi premianti di detraibilità di quanto invece va in un percorso più produttivo come sopra indicato. Appare chiaro che una tariffa così composta ridurrebbe anche il ritmo crescente degli abbandoni. È necessario che oltre il senso civico, sia indispensabile che il cittadino abbia la consapevolezza che riciclare serve, soprattutto se fatto in maniera corretta e in maniera sempre più spinta. Noi crediamo fermamente in questa politica, che oltre ad essere prevista dalla stessa Legge Regionale 16/2015 all’articolo 5 non può essere esplicata solo con l’avvio di oasi ecologiche, ovvero ai limitati spazi del gestore sparsi sulla città ove poter conferire ed avere la tracciabilità di quanto dato. Appare chiaro, infatti, che nessuno di noi utilizzerebbe la propria auto per fare alcuni km per conferire qualche chilo di carta o plastica avendo un ritorno di pochi centesimi sulla Tari, a fronte di un costo per consumo carburante (e di tempo perso) decisamente maggiore. Tali forme di recupero/riciclo vanno bene per rifiuti pesanti, ingombranti, che abbiano una effettiva convenienza nell’essere trasportati anche se tuttora si può immaginare che il costo del trasporto stesso non darà un ritorno economico effettivo al cittadino ma rappresenta ad ogni modo uno strumento utile minimale che deve essere mantenuto.
Poniamo pertanto all’attenzione di questo osservatorio la necessità di cambiare la mentalità con cui approcciare al sistema gestionale che avrà il suo effetto positivo anche nella tariffazione per le imprese, i cui interessi ci stanno a cuore. Un sistema che sia premiante adottato anche dalle strutture economiche, potrà essere di valido aiuto anche per i bilanci aziendali oltre al fatto che con il miglioramento del sistema raccolto in generale potrà essere progressivamente e maggiormente essere ridotta la componente fissa basata sulle superfici degli edifici per avvicinarci ad una vera tariffa puntuale che, diciamocelo onestamente, oggi tale non è avendo un 73% medio di componente di calcolo basato sulle unità abitative/commerciali e il rimanente 27% a una tariffa che è difficile definire variabile in quanto comunque va pagata nei suoi conferimenti minimi indipendentemente che il soggetto virtuoso li utilizzi tutti o in quantità minore. La tariffa puntuale di oggi è, a tutti gli effetti, una tariffa lineare, invariabile ed indipendente dai conferimenti effettuati salvo solo le componenti di sforamenti che eccedono i minimi: in quel caso però la proporzionalità si evidenzia solo a peggioramento.
Consapevoli che ci sia molto da fare e ricordo che abbiamo avviato una raccolta firme per realizzare per lo meno uno studio di fattibilità su una gestione comunale della raccolta rifiuti, di fatto ripubblicizzandolo, ancora oggi riteniamo che sia indispensabile migliorare quanto quello esiste già oggi in attesa che una nuova amministrazione, con maggiore coraggio e con un maggior coinvolgimento della cittadinanza, avvii una vera rivoluzione ecologica ed economica per la città di Ferrara.
Condividiamo inoltre che, all’avvio della nuova Tari, siano state introdotte delle prime distorsioni a danno delle imprese che avranno impatti economici di peggioramento rispetto alla vecchia tassa. Per questo l’osservatorio è stato dotato di un fondo di 150mila euro per ridurre appunto queste discresie del sistema attualmente in vigore. Ci auguriamo che siate consapevoli che questi fondi sono di provenienza non solo da introiti delle imprese ma anche da comuni cittadini che potranno sollevare molte perplessità nel fatto che parte delle loro tariffe saranno destinate a mitigare gli aspetti deleteri per le imprese ma non per i cittadini stessi, i quali si domanderanno perchè, ad esempio, il loro virtuosismo, ove presente, non abbia avuto la stessa considerazione riparatoria da questa amministrazione comunale. Vi chiediamo pertanto di valutare a pieno strade alternative di miglioramento della condizione economica del tessuto produttivo restituendo, ove possibile, parte di quel fondo alla riduzione delle tariffe anche ai cittadini virtuosi.
In questa ottica, di seguito, elencheremo alcune soluzioni che già oggi possono essere applicabili al solo tessuto economico e commerciale in particolare senza aggravio ulteriore e previste non solo dal nostro ordinamento legislativo ma anche frutto di una giurisprudenza che ha recepito appieno lo spirito della normativa europea, riconoscendo gli esoneri dal pagamento della Tari per quei soggetti che, in maniera diversa, provvedono autonomamente allo smaltimento dei propri rifiuti speciali, assimilati e urbani. Le soluzioni le elencherò di seguito, con lo specifico riferimento giuridico.
Vogliamo una città che sia pulita e che il servizio abbia la giusta efficienza. Data la vostra facoltà di poter accedere a strumenti di valutazione e di ricerca più ampia, confidiamo nella forza di persuasione che avrete sulla pubblica amministrazione per dare una conformazione diversa alla raccolta rifiuti.
Certi di averVi fatto una cosa grata, rimaniamo a disposizione per tutte le iniziative che ritenete valide in cui coinvolgere anche il Comitato Mi Rifiuto stesso.

Esonero della Tari per le aziende riciclone.

Vogliamo portare alla vostra attenzione un elemento che già fu sostenuto in sede di deliberazione consiliare del regolamento Tari attraverso la proposizione di un emendamento (respinto dalla maggioranza) che recepiva alcune correzioni ricalcanti alcune sentenze in merito al pagamento della Tari da parte delle aziende.
Oggi, in questa sede, ove l’interesse delle imprese è rivolto alla valutazione della nuova Tariffa rifiuti sulle attività d’impresa, siamo a riproporre questa impostazione in quanto, senza fare uso di incentivi pubblici (ovvero a carico della intera collettività, ivi compresi gli utenti privati, che potrebbero ritenersi discriminati nella loro esclusione nell’applicazione di una tariffa in maniera distorta) ma attraverso l’applicazione di strumenti che possano arrivare addirittura alla eliminazione totale della Tari per alcune di quelle aziende particolarmente virtuose.

Facciamo riferimento in particolare ad alcune sentenze:

La prima è la sentenza della corte di cassazione civile n. 10548 del 28 aprile 2017 (commento reperibile su www.cisambiente.it): tale sentenza stabilisce che vi debba essere l’esonero totale della Tari per le superfici da cui si originano rifiuti “speciali” anche in presenza di un regolamento comunale che possa prevedere una riduzione forfettaria (nel caso specifico della sentenza era del 30% del dovuto). Rimane assai significativo, in base al pronunciamento, che l’utente del servizio di igiene pubblica urbana, ovvero soggetto obbligato al pagamento della Tari, nel caso di produzione di rifiuti speciali dalla superficie imponibile (ricordiamo che ancora oggi, il 73% della Tari a Ferrara è calcolata sulle superfici, in totale distonia con il principio della tariffazione puntuale) se oggi fornisce prova completa in merito alle aree su cui si formano rifiuti speciali e sul modo in cui provvede allo smaltimento diretto, il Comune non può pretendere alcun pagamento nemmeno in forma ridotta della Tari. Per i giudici quindi, l’articolo 62 c. 3 del D.Lgs. 507/93 prevede che per queste determinate attività produttive la riduzione della tariffa rifiuti nella misurazione delle superfici anche qualora non venga specificato dal Regolamento comunale, che la detassazione possa essere totale. È opportuno sottolineare che nel caso di regolamento che preveda altresì una eventuale detassazione forfettaria delle superfici, essa debba essere applicata esclusivamente nei casi in cui “risulti difficile determinare la superficie con cui si producono i rifiuti speciali”, ovvero la superficie non sia delimitabile e/o misurabile.
Va però sottolineato che questa sentenza pone un primo principio importante: se l’utente produce su determinate superfici i rifiuti speciali e ne dimostra lo smaltimento corretto, ha l’esenzione per quelle aree del pagamento della Tari, almeno nella sua componente fissa, che non deve essere conteggiata. È palese che per quelle attività commerciali, industriali e anche artigianali, che per vari motivi devono già oggi adoperare un servizio di smaltimento rifiuti ad hoc, viene meno quanto meno il pagamento della componente fissa della tariffa su quelle stesse aree ove è svolta la attività già coperta dal servizio raccolta rifiuti speciali.
Ad esempio, se un’azienda ha una superficie di 1000 mq di cui 100 a uso uffici, se ha un servizio raccolta per la zona produttiva, si dovrà vedere conteggiare la Tari nella parte fissa non su 1000 mq ma su 100 magari ove è presente la raccolta del servizio rifiuti pubblico per materiali da ufficio.

Altra sentenza in merito di esenzione Tari viene dal Consiglio di Stato con provvedimento n.02307/2017 pubblicata il 29 gennaio 2018 relativo alla quinta sezione con la pronuncia n. 585/2018. Anche in questo caso, un organo dello Stato stabilisce che non vi deve essere alcun limite alla riduzione tariffaria spettante a chi differenzia e ricicla i rifiuti. Il Consiglio di Stato stabilisce che non vi possano essere limiti alla riduzione tariffaria per quei soggetti commerciali che dimostrino di provvedere in maniera autonoma allo smaltimento dei propri rifiuti. Ciò significa che se una azienda dimostra di smaltire autonomamente, per esempio l’80% dei propri rifiuti, ha diritto ad una equivalente riduzione della tariffa, senza alcun tetto in regolamento a tale limite. Tale proporzionalità è un principio che il Consiglio vuol ribadire in piena applicazione alla legge 152/2006, nonchè degli articoli 174 del Trattato sulla Unione Europea e dell’articolo 15 della direttiva 2006/12 CE. Questo provvedimento, in particolare si riferisce specificatamente ad una impresa balneare che riesce a differenziare e recuperare il 100% i rifiuti del proprio stabilimento e la sentenza cancella la limitazione al 40% della riduzione della Tari prevista in regolamento per le imprese, stabilendo un banale principio espresso dalla legge europea e da quella nazionale e cioè che il costo del servizio pubblico deve essere ridotto in maniera proporzionale (e in questo caso totale) qualora l’utente sia in grado di dimostrare che provvede autonomamente a differenziare tutti i suoi rifiuti e deve quindi provvedere a ridurre la tariffa nella identica misura proporzionale all’autonomia dell’utente.

Ricordiamo altresì che nel luglio 2017 con il D.M. 03.07.2017 n. 142 afferente al “Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare, ai sensi dell’art. 219-bis del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152” si è provveduto ad introdurre nell’ordinamento italiano l’avvio di una sperimentazione del recupero degli imballaggi per uso alimentare (specificatamente rivolta a quello in vetro). Se tale sperimentazione venisse recepita nell’ordinamento comunale (come già fu tentato sempre con un emendamento in sede di approvazione del regolamento TARI e parzialmente recepito nella risoluzione Morghen ad esso collegata) per le aziende commerciali cittadine che si iscriveranno nell’apposito albo avrebbero già la dimostrazione documentale atta all’applicazione della riduzione della Tari nelle ragioni previste dalle sentenze sopra indicate. Si vuole segnalare quindi, che il recepimento di una legge nazionale già potrebbe avviare una riduzione progressiva della Tariffa a favore di quegli esercizi commerciali iscritti nell’albo apposito si impegnano nel recupero di vetro, carta e plastica, nella stessa misura in cui aderiscono alla sperimentazione nazionale. Ancora una volta, il combinato disposto di una normativa nazionale e della sentenza del consiglio di stato produrrebbe una obbligatoria diminuzione della Tariffa con l’effetto duplice di ridurre l’attività svolta del gestore (riducendo quindi il costo del servizio) e allo stesso tempo con un effetto benefico ambientale con una riduzione dei rifiuti prodotti dagli esercizi commerciali stessi.

Ricordiamo altresì che con sentenza n. 29310/47/16 la commissione tributaria di Roma ha accolto il ricorso di un medico odontoiatra riconoscendo lo sgravio del 100% per lo studio medico dove vengono prodotti i rifiuti speciali sul pagamento della Tari. Alla base di ciò in quanto esistente un contratto stipulato con una società specializzata nello smaltimento degli stessi rifiuti in quanto questi prodotti nell’ambito di uno studio professionale medico, che non possono essere attribuiti, quale rifiuto urbano, al servizio di raccolta comunale, ma soltanto attraverso una ditta specializzata per lo smaltimento degli stessi, chiaramente raccolti in appositi imballaggi a perdere, dove sia inserita la scritta specifica di rifiuti sanitari.
Ancora una volta quindi, una sentenza ricorda come sia possibile l’esonero della Tari in condizione di esercizio professionale autogestito nello smaltimento a fronte di un contratto apposito. La sentenza ovviamente segnala che non paga solo l’attività ambulatoriale e non a carico del proprietario dell’immobile.

Ci preme evidenziare come esistono già oggi degli strumenti a favore delle imprese che avviano i rifiuti a smaltimento in maniera autonoma o che recuperano gli imballaggi per uso alimentare e una giurisprudenza che si pone alla piena applicazione dei principi europeo sulla tariffa pienamente puntuale e una politica ambientale di recupero dei materiali.
Solo l’applicazione anche a livello comunale di tali sentenze porrebbe molte aziende in condizione di pagare meno, senza ulteriori strumenti o con aggravio per la finanza locale. Riepiloghiamo che gli organi giurisdizionali (e le leggi nazionali) hanno determinato già oggi che:
1. le superfici aziendali che producono rifiuti speciali il cui smaltimento è dimostrato essere effettuato in maniera corretta autonoma non devono essere conteggiati nella parte fissa della Tari;
2. chi effettua il recupero e il riciclo in maniera documentata dei propri rifiuti è esonerato dal pagamento della Tari;
3. in riferimento al punto 2, in ossequio al DM 142/17 l’iscrizione all’albo degli sperimentatori al recupero degli imballaggi alimentari rappresenterebbe uno strumento legale valido per la proporzionale riduzione della Tari per i rifiuti destinati alla sperimentazione;
4. la presenza di un contratto di smaltimento per rifiuti speciali per determinate attività professionali è di per sè prova sufficiente per l’esenzione della Tari per quelli stessi esercizi professionali.

Certi che tali osservazioni Vi possano essere di aiuto per migliorare il servizio Tari alle imprese, pongo i miei
cordiali saluti

Paolo Pennini
Comitato Mi Rifiuto
Laboratorio Civico

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Riceviamo e pubblichiamo


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